Le modifiche della Costituzione federale se no-billag vienne accetatta
Art. 93 Radiotelevisione | |
Senza cambiamento | Art. 93 Radiotelevisione
1 La legislazione sulla radiotelevisione nonché su altre forme di telediffusione pubblica di produzioni e informazioni compete alla Confederazione. |
Soppresso da no-Billag | 2 La radio e la televisione contribuiscono all’istruzione e allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all’intrattenimento. Considerano le particolarità del Paese e i bisogni dei Cantoni. Presentano gli avvenimenti in modo corretto e riflettono adeguatamente la pluralità delle opinioni. |
Senza cambiamento | 3 (diventa capoverso 2) L’indipendenza della radio e della televisione nonché l’autonomia nella concezione dei programmi sono garantite. |
Soppresso da no-Billag | 4 Devono essere considerati la situazione e i compiti di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.
5 I ricorsi in materia di programmi possono essere deferiti a un’autorità indipendente di ricorso. |
aggiunto con | 3 La Confederazione mette periodicamente all’asta concessioni per la radio e la televisione.
4 La Confederazione non sovvenziona alcuna emittente radiofonica o televisiva. Può remunerare la diffusione di comunicazioni ufficiali urgenti. 5 La Confederazione o terzi da essa incaricati non possono riscuotere canoni. 6 In tempo di pace la Confederazione non gestisce emittenti radiofoniche e televisive proprie. |
aggiunto con | Disposizione transitoria dell’art. 93 cpv. 3–6
1 Se l’entrata in vigore delle disposizioni legali è successiva al 1° gennaio 2018, entro tale data il Consiglio federale emana le necessarie disposizioni d’esecuzione. 2 Se l’articolo 93 capoversi 3–6 è accettato dopo il 1° gennaio 2018, le disposizioni d’esecuzione entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla votazione. 3 Alla data d’entrata in vigore delle disposizioni legali le concessioni con partecipazione al canone sono revocate senza indennizzo. Sono fatte salve le pretese di indennizzo per i diritti acquisiti coperti dalla garanzia della proprietà. |